Le “frodi fotovoltaiche” e il sequestro europeo

Cons. Paolo Luigi Rebecchi
Nell’ambito della relazione scritta resa dal procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato del 2019 (adunanza delle sezioni riunite della Corte, tenuta in data 24 giugno 2020-PG Di Grazia), un capitolo riguarda il tema dei fondi europei e dei correlati cofinanziamenti nazionali, dando conto del loro utilizzo nel corso dei periodi di programmazione comunitaria 2000/2006- 2 0 0 7 / 2 0 1 3 – 2013/2020. Rimandando alla relazione per le informazioni di dettaglio (www.corteconti/ procuragenerale.it), può notarsi come al 31 dicembre 2019 , e quindi ad una anno dalla scadenza del termine per l’impegno dei fondi (l’effettivo pagamento dovrà concludersi entro i due anni successivi), le risorse disponibili risultavano essere state utilizzate con impegni giuridicamente vincolanti in misura non superiore (in media) al 50 per cento, così da richiedere un impegno straordinario nel 2020 per il raggiungimento dell’utilizzo del totale delle risorse entro la fine dell’anno, salvo eventuali proroghe e riutilizzi consentiti dalle eccezionali misure di flessibilizzazione introdotte dalla commissione UE a causa dell’emergenza “Covid-19”.

Accanto alle criticità “fisiologiche” nell’uso dei fondi europei si collocano le situazioni “patologiche”, dovute ad irregolarità e frodi, alle quali la relazione dedica uno specifico capitolo, richiamando da un lato le informazioni fornite dal dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del consiglio dei ministri -comitato nazionale per la lotta alla frode, e dall’altro i dati della procura generale della Corte dei conti che, nello specifico settore, coordina le azioni di responsabilità amministrativa per il danno erariale (nazionale ed europeo) cagionato dai loro autori (amministratori e funzionari pubblici, nonché privati percettori) . Per questo particolare profilo di contrasto alla frode (che si svolge in modo indipendente dagli eventuali procedimenti penali), la Corte dei conti ha emesso nel corso del 2019, in primo grado , n. 82 sentenze di condanna per complessivi euro 56,13 milioni (dato comprensivo delle quote di finanziamento europeo e di cofinanziamento nazionale), mentre in sede di appello, ove generalmente le sentenza di primo grado sono state confermate, risultano emesse 16 sentenze per un importo complessivo di condanne di euro 183,8 milioni.

La tutela delle risorse pubbliche risulta ottenuta anche attraverso l’emissione di provvedimenti cautelari di sequestro conservativo che possono essere richiesti dal pubblico ministero contabile ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n.174/2916- codice di giustizia contabile. Fra gli anzidetti provvedimenti adottati nel 2019 , nella relazione del PG per l’anno giudiziario della Corte dei conti per il 2020 (in www.corteconti/procuragenerale/ annogiudiziario2020.it) è stato anche richiamato un sequestro di denaro e beni immobili per l’importo fino a 44,9 milioni di euro richiesto dalla procura regionale per il Veneto nell’ambito di un’istruttoria relativa ad indebita percezione di finanziamenti nel settore fotovoltaico, con il coinvolgimento di imprese e soggetti anche residenti in Germania e attivazione anche di sequestro conservativo immobiliare in tale Paese europeo. Si tratta di una vicenda di particolare interesse, sia per le caratteristiche della frode, che ha riguardato un settore economico in cui si prevede un assorbimento di sempre maggiori risorse, anche nell’ambito della strategia “verde” europea, sia per il provvedimento cautelare, che è stato in parte eseguito in Germania. La vicenda ha riguardato una s.r.l. proprietaria di nove parchi fotovoltaici in Basilicata, di cui sei con potenza superiore a un megawatt e tre con potenza superiore a cento kilowatt su particelle catastali contigue, per una superficie totale di 290.000 mq, (pari a quaranta campi di calcio). La società con iniziale sede in Padova successivamente trasferita a Bolzano aveva locato i nove parchi a quaranta società veicolo (tutte con la stessa denominazione, medesimo indirizzo, prive di uffici, organizzazione imprenditoriale e dipendenti), interamente partecipate dalla stessa capogruppo, in modo da dividere i parchi in 246 impianti fotovoltaici e far risultare, mediante false dichiarazioni rese al Gestore servizi elettrici (G.S.E.) che ciascuno dei suddetti parchi fosse in realtà di potenza inferiore a cinquanta kilowatt. Tale “frazionamento artificioso” degli impianti aveva consentito di rimanere sotto la soglia di un Mw ed accedere quindi fraudolentemente ai contributi pubblici riservati ai piccoli impianti (erogati dal G.S.E. e relativi alla direttiva comunitaria 2001/77/CE recepita con d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, I Conto energia -d.m. 28 luglio 2005 e II Conto energia -d.m. 19 febbraio 2007).

La procura regionale (pm Evangelista) , all’esito delle attività istruttorie, ha richiesto il sequestro conservativo dei 246 impianti fotovoltaici contabilizzati nello stato patrimoniale della società, nonché somme presenti su conti correnti italiano intestati alla società capofila ed alle società veicolo, beni immobili ubicati in Italia intestati agli amministratori italiani, nonché beni immobili intestati ad amministratori cittadini tedeschi, e ubicati in Germania-Land Sassonia, iscritti nei relativi libri fondiari. Con l’ordinanza confermativa del sequestro (sez. giur. Veneto, n. del 13 febbraio 2020-giud.Tonolo) il giudice designato, respinte varie eccezioni preliminari ha confermato il sequestro che, sul piano applicativo, con riguardo ai beni immobili ubicati all’estero, si è attuato richiedendone l’esecuzione alle autorità tedesche in applicazione del regolamento UE n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2002 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , il quale prevede, tra l’altro, la presentazione alle autorità di esecuzione dell’attestato di cui all’art. 53 secondo cui l’autorità giurisdizionale d’origine (in questo caso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto) su istanza di qualsiasi parte interessata (qui il PM contabile) , rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I contenente tutti gli elementi necessari all’identificazione del procedimento, dei soggetti e dei beni interessati.

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