Aiuti di Stato e l’emergenza Covid-19

cons. Paolo Luigi Rebecchi

Fra i molteplici “strappi” all’ortodossia finanziaria prodotti nella disciplina delle politiche europee dall’emergenza COVID-19, che caratterizzano il 2020 come un anno “eccezionale”, anche sotto questo punto di vista non solamente sanitario, rientrano anche gli strumenti di flessibilità introdotti con riguardo agli “aiuti di Stato”. Gli “aiuti di Stato” costituiscono un settore fondamentale delle politiche dell’Unione europea essendo collegati ai principi di tutela della concorrenza e di “pari trattamento” nello svolgimento delle attività economiche e sono puntualmente disciplinati nel Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), agli artt. 107-108 e 109 e richiamati in altre disposizioni del medesimo trattato (art. 42, 43, 50, 93). Su di essi vi è anche rilevante contenzioso dinanzi alla corte di giustizia del Lussemburgo chiamata spesso a giudicare sulle valutazioni della commissione UE circa la compatibilità degli aiuti con il mercato interno (sent. 26 ottobre 2016, C590/14; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA;19-marzo-2015, C672/13,OTP Bank Nyrt). Le decisioni della commissione in materia sono obbligatorie nei confronti degli Stati membri e si impongono anche ai giudici nazionali (CG, 13 febbraio 2014, C69/13, Mediaset spa; 9 marzo 1994, C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf ; 5 marzo 2015, C667/13, Banco Privado Português SA e altro; 9 giugno 2011; C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/06 P, Comitato «Venezia vuole vivere» e altri; Cass. it. sez.V civ., 11 maggio 2012, n. 7319), in base al principio di “primazia” del diritto dell’Unione (CG, 21 maggio 1987, C-249/85, Albako; Cass.it. sez. lav. 5 settembre 2013, n. 20413; sez. V civ., 2 settembre 2012, n. 15207 e 11 maggio 2012, n. 7319), non essendo i giudici nazionali competenti a dichiarare l’invalidità degli atti delle istituzioni europee (CG,18 luglio 2007,C-119/05, Lucchini spa; 10 gennaio 2006, C-344/04, International Air Transport Association e altro) ed essendo attribuito (art. 263 TFUE) il controllo sulla legittimità di tali atti in via esclusiva alla corte di giustizia, salva tuttavia la possibilità per giudici nazionali di sollevare una questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla stessa corte (CG, 17 settembre 2015, C33/14 P, Mory SA e altri; 29 aprile 2004, C-298/00 P, Italia contro Commissione; 19 ottobre 2000, C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines contro Commissione; 10 gennaio 2006, C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze spa e altri; Corte cost. it. n. 142 del 5 luglio 2018).

Accanto agli aiuti che necessitano di una previa notifica alla commissione con i relativi procedimenti di valutazione sulla loro ammissibilità, ve ne sono altri (c.d. “de minimis”), che per l’esiguità del loro importo sono sottratti a dette procedure autorizzative e sono stati ridisciplinati dal regolamento della commissione n. 2019/2316 che ha modificato il regolamento n. 1408/2013. In tema di aiuti , la commissione UE ha adottato una serie di interventi (“Comunicazioni sul quadro temporaneo”) con i quali sono state autorizzate risposte coordinate all’emergenza COVID 19 ( nelle date del 13 marzo, 19 marzo , 14 aprile e 21 aprile 2020) che hanno previsto la possibilità per gli Stati, di introdurre “compensazioni alle imprese” per i danni subiti a causa dall’epidemia da essa direttamente causati, al fine di sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio, nonché di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti (art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TUEF ). Sono stati in particolare approvati aiuti consistenti in primo luogo nelle sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali selettive e acconti, prevedendo che gli Stati membri possano concedere fino a 800 000 euro ad un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità, con ulteriore previsione di garanzie statali per prestiti bancari contratti dalle imprese, nonché la possibilità di prestiti pubblici agevolati alle imprese diretti a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti. Sono state anche previste garanzie per le banche che veicolino gli aiuti di Stato all’economia reale, sfruttando le capacità di prestito del sistema bancario quale canale di sostegno alle imprese. E’ stato chiarito che tali interventi sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse ed è prevista un’ulteriore flessibilità per quanto attiene alle modalità con cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, così permettendo agli Stati di offrire, ove necessario, di offrire una copertura assicurativa anche dei crediti all’esportazione a breve termine. Il quadro degli interventi possibili è stato esteso con interventi diretti a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo connesse al “coronavirus”, con possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo, nonché sostegni per i progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri, per la costruzione e l’ammodernamento di impianti per la produzione di prodotti utili a fronteggiare la pandemia fino alla prima applicazione industriale (medicinali, compresi i vaccini e trattamenti, dispositivi e attrezzature mediche, ventilatori meccanici, indumenti e i dispositivi di protezione, strumenti diagnostici, disinfettanti, strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del virus).

Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto. Il sostegno può anche riguardare il differimento del pagamento delle imposte e/o la sospensione del versamento dei contributi previdenziali. Possono essere concessi alle imprese prestiti a tasso zero e garanzie su prestiti fino al 100 per cento del rischio o di fornire capitale, anchecon la combinazione con il sistema degli aiuti “de minimis”. Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Questo complessivo regime di deroga alla disciplina degli aiuti di Stato ha consentito al governo italiano l’adozione delle diverse misure di sostegno contenute nei decreti-legge succedutisi a partire dal marzo 2020 (nn.18/20 “Cura Italia”, 23/20 “Liquidità”; 34/2020 “Rilancio”) al fine di contrastare la crisi economica e rilanciare l’economia. Se si tratta, all’evidenza, di interventi necessari, la soddisfazione generalmente manifestata per questi provvedimenti non dovrebbe però far dimenticare che si tratta di un totale capovolgimento delle finalità della regolamentazione europea il cui scopo, si era osservato in premessa, è quello del favorire una competizione “paritetica” fra i sistemi economici dei Paesi dell’Unione. E’ stato infatti osservato che la rimozione dei molti limiti agli aiuti di Stato potrebbe così anche consentire un “super- rafforzamento” delle economie già più robuste (Germania in primis, ma anche la Francia) , che potranno sostenere maggiormente le loro imprese così ponendo le premesse per futuri nuovi squilibri strutturali, così potendosi riproporre, su scala molto maggiore gli effetti di deregolamentazione già sperimentati, ad esempio nel settore della produzione del latte, ove la eliminazione delle famigerate “quote”, (osteggiate proprio dall’Italia) ha determinato una discesa dei prezzi rendendo insostenibili molte produzioni italiane pur se di maggiore qualità.

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