Osservazioni sul “congelamento” europeo di beni

Cons. Paolo Luigi Rebecchi

La direttiva 2014/42, del Parla-mento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, in tema di “congelamento e confisca di proventi da reato nell’Unione europea” si è proposta di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in tema di confisca (in arg. v. A. Maugeri La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca dei proventi da reato tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, in www.dirittopenalecontemporaneo. it) superando i limiti contenuti nei precedenti strumenti di coordinamento normativo (“Decisioni quadro” n. 212/2005 e n. 783/2006). Nell’ambito della direttiva è disciplinato anche lo strumento attraverso il quale vengono ad essere acquisiti all’amministrazione della giustizia i beni ed i valori da sottopor-re a confisca, definito come “congelamento”, dalla traduzione letterale del termine “freezing”, presente nel-la versione inglese. Se il titolo italiano “congela-mento e confisca” potrebbe far pensare, quale prima impressione, ad un provvedimento regolatorio in tema di corretta conservazione di prodotti alimentari, invero , l’utilizzo di tale termine (“congelamento”), nella versione italiana si può invece spiegare con il ricorso ad un’espressione volutamente ampia e generica, rispetto alla definizione più tecnicamente corretta (“sequestro”), che si sarebbe prestata a possibili equivoci in considerazione delle varie tipologie di sequestro presenti nella procedura penale italiana, ove convivono il sequestro probatorio, il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo che, pur caratterizzati da diverse finalità, possono però tutti determinare il temporaneo spossessamento di beni prodromico a successivi provvedimenti di confisca. Infatti in giurisprudenza è ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una cosa già sottoposta a sequestro probatorio (Cass. pen. sez. III, 13 luglio 2011, Milo; sez. II, 26 aprile 2006, Pariota ed altri; sez. III, 23 febbraio 2005, Di Castri) ed anche che possano coesistere sequestro probatorio e conservativo (Cass. pen. Sez. V, 23 maggio 1995, Giovannini). In particolare comunque, l’art. 321 c.p.p. disciplina il sequestro “preventivo”, che risulta il provvedimento più direttamente collegato a misure di confisca (“…Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca…)” ed è finalizzato ad evitare il protrarsi di conseguenze dannose derivanti dal reato o l’agevolazione di altri reati (Cass. pen. sez. V, 9 febbraio 2010, Trotta, sez. V, 26 giugno 2006, Coppola; sez. VI, 2 ottobre 2006, Fabrissin; sez. I 11 febbraio 2010, Vendemini ed altri; sez. VI, 11 aprile 2008, Iorio ed altri). La direttiva, nei suoi “considerando”, evidenzia che “…il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, comprese le organizzazioni criminali di stampo mafioso, è il profitto economico. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi da reato…Tra i mezzi più efficaci per combattere la criminalità organizzata si annoverano la previsione di gravi conseguenze legali per la commissione di tali crimini, nonché l’individuazione efficace e il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di origine criminosa…”. Ritornando sui rapporti fra i vari tipi di sequestro, la stessa direttiva precisa che i “… provvedimenti di congelamento lasciano impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l’intero procedimento ( “sequestro probatorio”), purché al termine di quest’ultimo sia reso disponibile per l’effettiva esecuzione del provvedimento di confisca. Nell’ambito di un procedimento penale, i beni possono essere congelati anche in vista di una loro possibile conseguente restituzione o al fine di garantire il risarcimento dei danni causati da un reato (“sequestro conservativo”)…” .

La direttiva si richiama ai diritti e ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d “Carta di Nizza”) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e, in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 del trattato sull’Unione europea TUE), “…si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di agevolare la confisca dei beni in ambi-to penale europeo …(e pertanto) non pregiudica …le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni…”. Secondo l’ art. 2 per …”congelamento”, si in-tende “il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo”. Il campo di applicazione non si limita alla criminalità organizzata, ma riguarda anche i reati contemplati dalla convenzione europea relativa alla lotta contro la corruzione, quelli oggetto di varie decisioni quadro ( falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro, lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro , terrorismo, corruzione nel settore privato, traffico illecito di stupefacenti, prevenzione e repressione della tratta di esseri umani), nonché quelli previsti dalla direttiva riguardante la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e di quella relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione. In particolare l’art. 7 (“Congelamento”), prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire il congelamento dei beni in vista di un’eventuale conseguente confisca. Le garanzie processuali sono previste dall’art. 8, con disciplina anche della tutela dei terzi e la garanzia che “…ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedi-mento di confisca…gli Stati membri adottano le vittime di far valere i loro diritti…”.

Quanto all’esecuzione (art.9) è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie per con-sentire di individuare e rintraccia-re i beni da congelare e confiscare e per assicurare l’esecuzione effi-cace di un provvedimento di confisca, se quest’ultimo è già stato emesso. Quanto alla gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca (art.10) è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie, “…per esempio mediante l’istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, meccanismi equivalenti, per garantire che adeguata gestione dei beni sottoposti a congela-mento in vi-sta un’eventuale conseguente confisca…”, nonché che stabiliscano misure che consentano l’utilizzo sociale dei beni o il loro trasferimento o vendita. Sono fissati. infine, obblighi di comunicazione statistica alla Commissione europea circa il numero di congelamenti e confische, il valore dei beni, le richieste pervenute da altri Stati membri (art.11). Come può notar-si gran parte delle previsioni con-tenute nella direttiva riflettono provvedimenti e misure da tempo attuate in Italia, in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata, compreso il profilo dell’uso sociale dei beni confiscati, intro-dotto nel nostro ordinamento già con la legge n 109/1996. Come già ricordato (“Profili evolutivi della confisca europea”, in Più Europei, aprile aprile 2019, n. 29) la stata attuata in Italia con il d.lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016, con la previsione di varie modifiche e integrazioni al codice penale, al codice civile in materia di reati societari, al dpr in tema di traffico di stupefacenti, alle norme in tema di criminalità organizzata e di antiriciclaggio. In linea con la direttiva risulta peraltro anche la legge 17 ottobre 2017, n. 161 di modifica del codice delle leggi antimafia e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, che prevede, appunto, tra l’altro, un adeguamento e rafforzamento della disciplina relativa alla gestione dei beni e una riorganizzazione della relativa agenzia e delle procedure di gestione e rendicontazione.
Paolo Luigi Rebecchi

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