Basta annunci ingannevoli, Strasburgo vota le nuove norme sugli acquisti online

L’Unione europea vuole porre fine alle offerte ingannevoli nei siti di vendita online, dove spesso prodotti sponsorizzati vengono mescolati a quelli consigliati in
base alle valutazioni degli utenti, per confondere gli acquirenti. Il parlamento
di Strasburgo ha approvato con 474 voti favorevoli, 163 contrari e 14 astensioni una direttiva già concordata con gli Stati membri che aggiorna i diritti dei consumatori all’era di internet con norme che mirano a rendere più trasparente per i consumatori le recensioni online.
I marketplace online e i servizi comparativi (ad esempio, Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) dovranno rivelare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca. I consumatori dovranno inoltre essere informati da chi acquistano beni o servizi (da un commerciante, dal marketplace stesso o da un privato) e se sono stati utilizzati prezzi personalizzati.
La direttiva tratta poi la questione della cosiddetta “doppia qualità dei prodotti”, ovvero i prodotti, commercializzati con lo stesso marchio in diversi Paesi Ue, che differiscono per composizione o caratteristiche. Nel testo, si afferma che spetta agli Stati membri combattere la commercializzazione ingannevole. Quando sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, commercializzazione simile in Stati membri di prodotti identici, con composizione o caratteristiche significativamente diverse e senza una giustificazione), la pratica potrebbe essere qualificata come ingannevole e quindi proibita. Inoltre, il testo include una clausola di riesame che impone alla Commissione di valutare la situazione entro due anni, per verificare se la doppia qualità dei prodotti debba essere aggiunta alla lista nera delle pratiche commerciali sleali.
“Questo pacchetto rinforza i diritti dei consumatori nell’era di internet, portando nuove protezioni e dando ai consumatori la possibilità di ricevere informazioni ogni volta che acquistano. I consumatori non possono più essere indotti in errore dai prodotti fabbricati secondo standard diversi, ma commercializzati come gli stessi in Stati membri diversi”, ha rivendicato il negoziatore dell’Aula del pacchetto, il conservatore britannico Daniel Dalton. Per le infrazioni diffuse, ossia quelle che danneggiano i consumatori in diversi Paesi Ue, l’ammenda massima disponibile negli Stati membri deve ammontare ad almeno il 4% del fatturato annuo del commerciante nell’esercizio finanziario precedente o, qualora non fossero disponibili informazioni sul fatturato, a un importo forfettario pari a due milioni di euro.

Europatoday

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