Le squadre investigative comuni strumento di lotta alla criminalità organizzata in Europa e Sud America

di Giuseppe Maria Gallo
L’ottantina di arresti di importanti esponenti della criminalità organizzata reggina ed europea di qualche giorno fa costituiscono la risultante di un’imponente operazione internazionale di polizia condotta dalla Direzione Nazionale Antimafia-Antiterrorismo, col coinvolgimento delle Autorità Giudiziarie e delle forze di polizia di Italia, Germania, Olanda, Lussemburgo e Belgio contro la ‘ndrangheta e le sue propaggini europee e sudamericane, per reati quali l’associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nonché quella mafiosa, il riciclaggio, la fittizia intestazione di beni ed altri reati, aggravati dalle modalità mafiose. Sono i frutti di un intenso lavoro investigativo svolto da una Squadra Investigativa Comune (Joint investigation team) facente capo ad Eurojust e costituita tra Magistratura e forze di polizia di Italia, Paesi Bassi e Germania, cui, hanno aderito, per l’Italia, la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ed alcuni reparti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Cos’è una SIC?
L’ordinamento italiano disciplina l’istituto all’art. 725 quinquies del c.p.p., sotto il paradigma di “Squadre investigative comuni”, così recitando:
1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea prevedono l’impiego di
squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia“.

Le SIC consentono di fluidificare i rapporti fra i soggetti che conducono le indagini?
La risposta è, senza dubbio, affermativa. La nostra normativa interna, a riguardo, contiene la disciplina sulla costituzione ed il funzionamento delle SIC operanti nel territorio dell’UE istituite su iniziativa dell’Italia o di altro Stato membro da cui sia essa sia invitata a partecipare.
Le SIC rappresentano una forma di cooperazione non rogatoriale per l’accertamento e la repressione di forme di criminalità internazionale.
Non esistono misure di coordinamento tra organi requirenti nazionali bensì la possibilità di formare un gruppo investigativo internazionale che agisce nell’ambito di un obiettivo comune, operando simultaneamente nei vari Stati membri interessati dalle indagini per realizzare una maggiore efficacia repressiva nei confronti di quei crimini (in particolare, traffico di droga, terrorismo, tratta di esseri umani, pedopornografia, criminalità informatica) che presentano un frazionamento della fattispecie criminosa tra i vari Stati membri, la cui diversa impronta penalistica, non infrequentemente, determina seri ostacoli alle indagini.

Ma, come si costituisce una SIC e come si atteggia rispetto alla più generale sistematica processualpenalistica?
La risposta si rinviene nella Gazzetta Ufficiale n°. 50 del 10.03.16 recante la pubblicazione del D.LGS. n°. 34/16 contenente le norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI riguardanti le SIC.
Tale provvedimento attribuisce al Procuratore della Repubblica, nell’ipotesi di indagini relative ai delitti di cui agli artt. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lett. a) c.p.p., oppure per fattispecie punite con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la facoltà di richiedere la costituzione di una o più’ SIC. Ciò anche ove sia necessario compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati membri o di assicurarne il coordinamento, con la successiva trasmissione di tale istanza all’autorità competente dello Stato membro (o degli Stati membri) in cui la squadra dovrà essere creata.
Il Procuratore della Repubblica competente per le indagini dovrà informare della sua richiesta il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
La formalizzazione della SIC si attua attraverso la sottoscrizione di un atto costitutivo da parte dello stesso Procuratore della Repubblica e dell’autorità investita all’interno dello Stato membro. Nel testo di tale accordo dovranno essere indicati i componenti della squadra, il direttore, l’oggetto, la finalità dell’indagine ed il termine entro cui essa dovrà essere conclusa. Questo documento dovrà essere corredato da un piano d’azione operativo recante le misure organizzative e le modalità di esecuzione.

Quale status rivestono i membri distaccati della squadra investigativa comune che operi sul territorio dello Stato?
Essi sono dei pubblici ufficiali e la SIC in parola lo farà, evidentemente, “in conformità alla legge italiana”.

Quali limitazioni all’utilizzo processuale incontrano gli elementi raccolti dalle SIC nel corso delle inchieste?
Agli atti di indagine compiuti dalla SIC non sembrano potersi applicare le norme ed i principi giurisprudenziali elaborati in tema di rogatoria per via della grande diversità dei due istituti. Si opina, allora, di un regime di compressa utilizzabilità delle informazioni legittimamente ottenute dai componenti della squadra, che possono essere fruite soltanto per una serie di finalità prestabilite tra cui, in primis, quelle pattuite in sede di redazione dell’accordo costitutivo.
Fatta salva la possibilità di utilizzare le medesime informazioni allo scopo di individuare, indagare e perseguire altri reati purché vi sia il consenso dello Stato membro interessato, il quale può rifiutarlo quando ciò possa pregiudicare le indagini da esso stesso condotte. L’uso delle informazioni ottenute dalla squadra è ammesso per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica o per altri scopi concordemente stabiliti dagli Stati costituenti la SIC.
Tale ultima disposizione rappresenta una clausola di chiusura, concedendo – di fatto – la più ampia libertà agli Stati partecipanti alla SIC.
La flessibilità dell’istituto concede, al Procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l’accordo costitutivo, di chiedere agli altri membri di ritardare l’utilizzazione delle informazioni ottenute dalla squadra per un periodo massimo di sei mesi, per non pregiudicare indagini eventualmente in corso in Italia.

Non v’è chi non veda come le disposizioni appena citate sostanzino un concetto assai vago di utilizzabilità, soprattutto in ordine a quella di natura processuale per il nostro Paese. E’ indubbio che – quantomeno per gli atti di indagine compiuti in Italia in osservanza delle sue leggi – l’utilizzabilità nel nostro ordinamento sia assoluta. Diverso è il destino degli atti di indagine compiuti all’estero dai membri della SIC, ma non per i verbali degli atti irripetibili che accedono naturalmente al fascicolo del dibattimento ex art. 431 del c.p.p. all’uopo modificato. Quanto agli atti ripetibili, inizialmente, pareva potersi ammettere un’indiscriminata utilizzabilità di quelli compiuti all’estero congiuntamente con l’autorità straniera o nell’ambito delle SIC che si prevedeva avessero “la stessa efficacia degli atti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale”. Il principio così formulato suggeriva un’equiparazione tra gli atti di indagine compiuti in Italia secondo la lex fori e quelli compiuti all’estero in forza della lex loci. Sebbene si concordi nel favorire la libera circolazione della prova penale nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, non può prescindersi dall’osservanza del nostro ordinamento e dei principi di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti del processo. Da cui il temperamento dell’assolutezza del principio mediante il filtro della validità dei risultati probatori degli atti di indagine compiuti all’estero dai membri della squadra se acquisiti «secondo la legge italiana»; così, gli stessi non saranno automaticamente utilizzabili in un processo penale in Italia, ma dovranno costituire oggetto della cognizione del Giudice sulla base dei parametri probatori in essere.

Quanto possono durare le indagini delle SIC?
La soluzione adottata dal nostro legislatore consiste nel non limitarne rigorosamente la durata.
I membri della SIC – in sede di redazione dell’accordo costitutivo – stabiliscono convenzionalmente un termine entro cui ragionevolmente le attività investigative dovrebbero concludersi, salva possibilità di proroga (che non necessita di autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria), sempre all’interno dei termini massimi di durata delle indagini ex artt. 405 e ss. del nostro c.p.p..

E’ prevista una responsabilità di natura extra-penale delle SIC e chi ne risponde?
E’ del tutto singolare che uno degli aspetti ab origine disciplinati dalla normativa riguardi la responsabilità civile dello Stato per i danni provocati dalla SIC, ad esempio, nel corso di una perquisizione, prevedendo che proprio quest’Ultimo sia «responsabile dei danni causati nell’adempimento della missione della squadra investigativa comune da parte dei propri componenti conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano».

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